27/09/2023
Procedura informatica per la presentazione della dichiarazione di ricovero indennizzato in struttura pubblica
L'INPS, conformandosi a un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha riconosciuto il mantenimento del diritto all’indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, anche in presenza di ricovero gratuito, nell’ipotesi di non esaustività dell’assistenza fornita dalla struttura sanitaria, previo rilascio di idonea documentazione da parte della medesima struttura di ricovero.
La prestazione non deve essere sospesa nel caso di invalido la cui incapacità di gestire le funzioni biologiche essenziali renda necessaria l’assistenza continua di un familiare o di un infermiere privato, al fine di garantire un’assistenza completa, anche di carattere personale, continuativa ed efficiente in ordine a tutti gli atti quotidiani della vita, nonché qualora la presenza del/dei genitore/i per l’intera giornata sia assolutamente necessaria per il benessere fisico e relazionale del minore, utile alla migliore risposta ai trattamenti terapeutici. Tanto premesso, al fine di semplificare e uniformare la gestione delle istanze dei soggetti interessati e assicurare la tempestività nell’acquisizione di tale idonea documentazione da parte dell’Istituto, è stata realizzata una nuova procedura telematizzata, che consente agli assistiti di comunicare all’INPS i periodi di ricovero in cui sussistono le condizioni sopra citate.
La dichiarazione deve essere presentata dagli utenti titolari di indennità di accompagnamento (o dall’amministratore di sostegno/rappresentante legale) al termine del periodo di ricovero di durata superiore a 29 giorni, accedendo al sito www.inps.it con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CIE o CNS) e seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disabili/invalidi/inabili” > “Dichiarazioni di responsabilità e ricoveri indennizzati”.
Informazioni dettagliate qui.